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Innovativa sentenza dal Tribunale di Enna in tema di sequestro della sansa umida

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Una decisione estremamente importante è stata emessa nei giorni scorsi dal Tribunale di Enna quale Giudice del riesame in tema di sequestro della sansa umida. La P.G.-Corpo Foretale di Enna durante i controlli svolti a tappeto in tutta la provincia ennese nel corso della campagna olearia, nei primi di novembre aveva sequestrato a Pietraperzia ad un autotrasportatore della sansa umida ritenendola rifiuto speciale e sequestrando anche il rimorchio ed un’area dove era stata momentaneamente collocata. L’indagato C.V., assistito, dal suo legale, avv. Salvatore Bevilacqua, da subito si è difeso sostenendo che la sansa umida non è rifiuto bensì sottoprodotto e perciò trasportabile liberamente senza alcuna speciale autorizzazione. Il sequestro era stato poi convalidato dal GIP che aveva anche concesso il sequestro preventivo richiesto dalla Procura.
Tale provvedimento del GIP è stato perciò impugnato dall’avv. Salvatore Bevilacqua avanti il Tribunale di Enna, giudice del riesame, appunto evidenziando l’insussistenza del reato perché trattavasi di sansa umida e non disoleata e come tale semplice sottoprodotto e non rifiuto.
La vicenda proprio perché intervenuta nel corso della campagna olearia aveva gettato nello sconforto l’azienda pietrina che, in questo momento di gravissima crisi, aveva cercato un po’ di ossigeno proprio nel trasporto della sansa umida dagli oleifici presenti in provincia di Enna ai sansifici dove era sottoposta al trattamento dell’estrazione dell’olio di sansa e l’ottenimento della c.d. sansa disoleata utilizzata anche come combustibile.
Il Tribunale presieduto nell’occasione dal dr. Stefano Zammuto ha accolto in pieno la tesi difensiva ritenendo appunto che la sansa in questione è da considerare, a sensi della modifica introdotta nel 2010, a tutti gli effetti come sottoprodotto e non rifiuto ed ha perciò disposto il dissequestro.
L’avv. Salvatore Bevilacqua sulla vicenda si è così espresso: “La decisione del Tribunale pone un importante punto fermo sulla questione, condividendo la tesi da noi sostenuta secondo la quale con l’introduzione nel 2010 nel Codice dell’Ambiente dell’art. 184 bis nel 2010 sono stati fissati i nuovi criteri per l’individuazione del sottoprodotto non costituente rifiuto per cui la sansa umida non è da considerare rifiuto. Al contrario, invece, la tesi accusatoria non teneva conto di questa innovazione e richiamava tesi giurisprudenziali attinenti all’altro tipo di sansa e cioè quella disoleata. Sono lieto di questo importante arresto giurisprudenziale non solo perché frutto del nostro Tribunale, ma anche per i giovani del mio studio (la collega avv. Laura Corvo ed i dottori Antonio e Filippo Bevilacqua e la dr.ssa Michela Ciulla nonché) che hanno svolto un’approfondita ricerca che ha costituito la base della nostra tesi difensiva. Mi auguro infine che questa innovativa interpretazione del dato normativo possa aiutare gli operatori del settore”.


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